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La legislazione
italiana.
Il CVS e
l'approvazione canonica e giuridica
:
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Vantaggi e obblighi del CVS in base alla forma giuridica (Scheda n. 3)
Dal punto di vista civilistico il CVS è
assimilabile ad un'Associazione di Volontariato la cui normativa è regolata
dalla Legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n° 266 ( vedi
Scheda n. 1). Possono
configurarsi per il CVS diverse forme giuridiche. Vediamo in questa scheda
quale forma è adatta alla singola realtà locale, e anche i vantaggi e
obblighi.
Per una migliore visione della normativa vedi anche la
Scheda n. 2 (O.N.L.U.S.).
Principali leggi
nazionali che regolamentano le politiche sociali:
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Legge 11 agosto 1991 n° 266 -
"Legge quadro sul Volontariato"
Regolamenta la figura delle
“Organizzazioni di volontariato”, caratterizzate dallo svolgimento di
un’attività che si esplica, essenzialmente, attraverso le prestazioni libere
e gratuite degli aderenti, per fini di solidarietà sociale e senza fini di
lucro. (Vedi Scheda n. 1)
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D. Lgs 4 dicembre 1997, n° 460 - "Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
Il Decreto legge stabilisce i
requisiti necessari per il riconoscimento della figura di ONLUS. Non
rappresenta una nuova entità giuridica rispetto alla classificazione
“Organizzazione di volontariato”, ma una classificazione riconosciuta ai
soli fini fiscali. (vedi
Scheda n. 2)
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Legge 8 novembre 2000 n° 328 -
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"
Tale legge fondamentale ha
preso il posto della centenaria legge Crispi del 1890. E’ fondata sul
principio di:
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Sussidiarietà verticale:
in un quadro legislativo regionale (Piano sociale regionale), sono i
comuni i titolari delle politiche sociali;
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Sussidiarietà orizzontale:
le istituzioni pubbliche e i soggetti privati, soprattutto quelli non profit,
sono chiamati a definire una nuova relazione tra di loro, sia nel momento
programmatorio che nella gestione (Piani sociali di
Zona)
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Legge 7 dicembre 2000 n° 383 -
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
Disciplina le associazioni di
promozione sociale, ovvero quelle associazioni, riconosciute e non, (ma
anche movimenti, gruppi, coordinamenti e federazioni) che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro.
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D.P.C.M. 30 marzo 2001 - "Atto di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona” previsti dall’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n° 328
Il provvedimento legislativo fornisce
indirizzi per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e le loro forme
associate con i soggetti del Terzo Settore e le Organizzazioni di
volontariato ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge 328
del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di
programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
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D.M. 21 maggio 2001 n° 308 -
“Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale”, a norma dell’articolo 11 della legge 8
novembre 2000, n° 328.
Il decreto fissa i requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge 328 del 2000, con
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare e i
gruppi appartamento rivolti a: minori, disabili, anziani, persone affette
da Aids, persone con problematiche psico – sociali.
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Decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155 - "Disciplina dell'impresa sociale", a norma della legge
13 giugno 2005, n. 118 (Vedi
Scheda n. 4)
Legislazione
regionale delle politiche sociali:
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In applicazione della legge 8 novembre
2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e dei successivi decreti applicativi,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbono emanare
propri provvedimenti integrativi relativi a:
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Art. 5 c. 3 e 4: Indirizzi di
regolamentazione dei rapporti tra Enti locali/Terzo Settore/ Volontariato
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Art. 8 c.3 lett. a:
Determinazione degli Ambiti territoriali, di norma coincidenti con i
distretti sanitari;
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Art. 11: Criteri per
l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale
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Art. 18, c. 6: Definizione del
Piano sociale regionale
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Art. 19, c. 1: definizione dei
Piani sociali di Zona relativi agli Ambiti territoriali
E’ importante, pertanto,
conoscere il Piano sociale regionale della propria Regione e il Piano
sociale di Zona dell’Ambito territoriale di riferimento.
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